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I crediti ECM sono obbligatori per gli Psicologi?

Aggiornamento: 3 dic 2023

Cosa sono gli ECM


Circolano in rete vari articoli ricchi di lacune sulla annosa questione dell'obbligo per il professionista psicologo di acquisire un determinato numero di cosiddetti crediti ECM, cioè di crediti formativi ottenuti attraverso la frequentazione di percorsi formativi arogati da Enti accreditati.


La legge n. 24 del 2017 o legge Gelli-Bianco


Andiamo a vedere la normativa cosa dice a riguardo. La legge di riferimento e' la LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017)


L'articolo 10 della legge summenzionata recita, cito:

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.


Gli obblighi ECM sono rivolti soltanto a psicologi che operano presso strutture sanitarie e sociosanitarie


Appare chiaro leggendo il testo della legge Gelli-Bianco che essa obbliga i professionisti sanitari e dunque obbliga anche gli psicologi, al possesso di una Polizza assicurativa per colpa grave ma a condizione che il professionista operi in una struttura sanitaria o sociosanitaria.


Sono quindi esclusi da questa legge sull'obbligo assicurativo gli psicologi che operano in modo autonomo con clienti presso i loro studi privati, o che operino presso scuole, aziende, ludoteche in modo autonomo o da dipendenti.


Il DL 152/2021


Nulla cambia con il DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose il cui Articolo 38-bis cosi statuisce, cito:

Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Ecco che nero su bianco, il DL 152/2012 si riferisce alle polizze assicurative del summenzionato articolo 10 della legge 24 del 2017 che appunto riguarda esclusivamente i sanitari e dunque anche gli psicologi che lavorano presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.




























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