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Matrimonio e Sacra Rota. Non basta dire un Si a parole.

  • Immagine del redattore: Nora
    Nora
  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 3 giorni fa

Il can. 1095, §2 del Codice di Diritto Canonico (CIC 1983) recita:

"Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che difettano di grave discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da darsi e accettarsi reciprocamente."

In altre parole, il canone stabilisce che non possono contrarre validamente matrimonio coloro che, pur avendo uso di ragione, non possiedono una sufficiente capacità di valutare e discernere in modo maturo e responsabile ciò che il matrimonio comporta.


Sacra Rota
Il Palazzo della Cancelleria, sede della Sacra Rota, in un'incisione ottocentesca di Giuseppe Vasi.

Per decidere in seno al Tribunale ecclesiastico se un soggetto possieda o non possieda sufficiente  capacità di valutare e discernere in modo maturo e responsabile ciò che il matrimonio comporti è necessaria anche una perizia psicologica attraverso la quale si individuino quei punti chiave per la nullità e che sono


  • “Grave discrezione di giudizio”: si richiede una maturità psicologica e affettiva tale da permettere di valutare liberamente e responsabilmente gli obblighi e i diritti che nascono dal matrimonio.

  • “Diritti e doveri essenziali”: riguardano soprattutto la comunione di vita e d’amore coniugale, la fedeltà, l’indissolubilità, l’apertura alla procreazione e la collaborazione reciproca.

  • Conseguenza: un matrimonio celebrato da chi manca di questa discrezione di giudizio è nullo.


Il can. 1095 appartiene alle norme sull’incapacità di contrarre matrimonio. Riguarda i casi in cui la persona non ha la capacità interiore sufficiente per assumere liberamente e responsabilmente gli obblighi essenziali del matrimonio. Il §2 tratta in particolare non di incapacità mentale assoluta (come nel §1), ma di una incapacità relativa, legata a maturità psico-affettiva e discernimento.


Il Concetto di “grave discrezione di giudizio”

  • Non si richiede una maturità perfetta, ma almeno quella minima necessaria per valutare in modo realistico il passo matrimoniale.

  • Si parla di “grave” discrezione, non di semplice immaturità: deve esserci una deficienza seria e strutturale, non una difficoltà passeggera o lieve.

  • Il giudizio riguarda gli obblighi e diritti essenziali, non aspetti secondari (gusti, abitudini, compatibilità caratteriale…).


Le Applicazioni giurisprudenziali

Nei processi di nullità matrimoniale, i tribunali ecclesiastici valutano:

  • Capacità psichica: presenza di disturbi psicologici o psichiatrici che impediscano un discernimento realistico (es. gravi dipendenze, personalità gravemente narcisistica o immatura).

  • Maturità affettiva: incapacità di gestire la propria emotività, di assumere responsabilità verso l’altro, di stabilire relazioni stabili.

  • Libertà interiore: quando una persona, pur non essendo costretta dall’esterno, è di fatto incapace di valutare seriamente la scelta matrimoniale.


Come è stato detto, gli esperti psicologi o psichiatri spesso vengono consultati nei processi canonici per chiarire se la discrezione di giudizio era realmente compromessa al momento delle nozze.


Il can. 1095 §2 non va confuso con i fallimenti matrimoniali: non basta che il matrimonio sia andato male, occorre che già al momento del consenso mancasse la capacità di giudizio.

È importante distinguere tra difficoltà di vivere il matrimonio (che appartengono alla normale esperienza umana) e incapacità radicale di comprenderlo e assumerlo.

La pastorale prematrimoniale dovrebbe aiutare a verificare la reale maturità dei fidanzati.


Esempi tipici citati nella giurisprudenza

  1. Giovani con grave immaturità affettiva, che vedono il matrimonio solo come “favola romantica”.

  2. Soggetti incapaci di valutare il significato di fedeltà, indissolubilità o apertura alla vita.

  3. Persone con forti dipendenze (droga, alcol, gioco d’azzardo) che condizionano radicalmente la libertà di scelta.

Personalità gravemente disturbate (borderline, antisociale, ecc.) che impediscono una reale relazione interpersonale.


In sintesi: il can. 1095 §2 tutela la verità del consenso matrimoniale. Non basta dire “sì” con le parole: occorre una libertà e maturità interiore reale. Dove manca questa, la Chiesa riconosce che non c’è stato un vero matrimonio, anche se esteriormente celebrato.


 
 
 

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