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Il CNOP rende esecutivo il Nuovo Codice Deontolotico degli Psicologi, nonostante tutto


Pubblichiamo il Comunicato stampa degli Psicologi che hanno presentato ricorso al TAR per la tortuosa vicenda referendaria che ha portato alla approvazione di un Nuovo Codice Deontologico degli Psicologi operanti in Italia.


I RICORRENTI INFORMANO

È UNA FORZATURA DEL CNOP RENDERE ESECUTIVO

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI


Spiace dar luogo ad un confronto pubblico col CNOP. Avremmo preferito che si rimanesse tutti in doveroso silenzio, anche per rispetto della funzione e del lavoro dei giudici. Avremmo preferito che le questioni giuridiche rimanessero confinate alle aule della Giustizia Amministrativa che saprà di certo dirimere le delicate problematiche che, in coscienza e col cuore, abbiamo sollevato nell’interesse della psicologia, degli psicologi, ma soprattutto dei pazienti, utenti e cittadini.


Dobbiamo, però, dissentire, pubblicamente ed a buon diritto, dalla lettura che il CNOP dà dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio, che alleghiamo al presente comunicato, in ossequio alla trasparenza del nostro operare.


La cornice fattuale nella quale si inserisce il provvedimento giudiziale è quella di un riformato Codice Deontologico che viene, una volta ricevuto il ricorso, spontaneamente sospeso dal CNOP in attesa di un’“autorizzazione” del TAR.

Il TAR, quindi, al momento dell’adozione della sua decisione cautelare, è consapevole dell’attuale sospensione del Codice, e non ha neppure - sul piano formale - la necessità di ordinarne la sospensione.

Peraltro sa pure, essendo state prodotte in causa le relative delibere, che il CNOP attende la sua autorizzazione per attivare il nuovo Codice Deontologico.


Rebus sic stantibus, e confidando che in assenza di via libera il CNOP non avrebbe attivato il nuovo Codice, il modo più concreto di tutelare le ragioni cautelari dei ricorrenti sembra essere quello di garantire la più sollecita definizione della causa adottando una vera e propria sentenza. Fissa a tal fine l’udienza pubblica del 13 marzo 2024. Si tratta del tempo strettamente necessario a celebrare l’udienza di merito, visto che le parti devono fruire, prima dell’udienza, di termini per documenti, memorie e repliche.


É verosimile che il TAR abbia voluto preservare le ragioni dei ricorrenti; e ciò si ricava da alcuni passaggi dell’ordinanza cautelare la quale, da un lato, espressamente ritiene di “soddisfare le esigenze cautelari di parte ricorrente con la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio”, dall’altro, richiama il comma 10 dell’art. 55 CPA secondo cui “in sede cautelare, se il TAR ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.


Non risponde al vero, pertanto, quanto diffuso dal CNOP con la nota del 1 dicembre 2023, pubblicata anche sul loro sito, secondo cui “Nell'udienza del 28 Novembre 2023 il TAR del Lazio non ha ravvisato i motivi per concedere la sospensiva ai ricorrenti contro il nuovo Codice Deontologico. [...] Pertanto il Codice Deontologico aggiornato e approvato entra in vigore dalla data di oggi, potendo disporre di un sistema normativo certo”. Contrariamente a ciò, il TAR sembra aver dato delle chiare indicazioni alle parti e non c’è affatto nulla

di certo, dovendo ancora il Tar pronunciarsi nel merito.


Riteniamo tuttavia che, alla luce dei fatti e delle formule adottate dal TAR, la chiave di lettura dell’ordinanza sia opposta rispetto a quella divulgata dal CNOP, che sta operando una forzatura nel revocare la sospensione del Codice revisionato e attivare deliberatamente il nuovo Codice Deontologico, malgrado i segnali offerti dai giudici.

Forse faremmo meglio a parlare di psicologia e di professione, che sono l’unica cosa che davvero interessa a tutti noi.


I ricorrenti


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