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Un trattamento psicologico non può mai essere obbligatorio

Aggiornamento: 6 ott 2023

Nonostante sia iscritta all Ordine degli Psicologi, non sono stata chiamata a votare per numerose modifiche al Codice deontologico dell'Ordine degli Psicologi proposte attraverso un Referendum. Non ho ricevuto alcuna PEC ne raccomandata del voto online che si è svolto nella penultima settimana di settembre.


Ho saputo del Referendum a votazione già conclusa attraverso alcuni articoli di stampa come quello de Il Manifesto che riflettono su una visione della psicologia potenzialmente fuorviante che, a mio avviso, è già presente nel testo vigente del Codice deontologico.


Cito, articolo 31 testo vigente e testo revisionato, per esempio che richiamano il concetto di intervento professionale necessario che nel nuovo testo viene denominato trattamento sanitario necessario in relazione al consenso da ottenere per un trattamento psicologico su minori o incapaci.


Secondo il Codice deontologico vigente e revisionato è lo psicologo a giudicare il trattamento sanitario che eroga al paziente come necessario e non il paziente stesso o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Ma cosa significa necessario?

Secondo la Treccani necessario significa, cito:

necessàrio agg. e s. m. [dal lat. necessarius, der. di necesse, agg. neutro, comp. di ne e cedĕre, propr. «da cui non c’è modo di ritirarsi»]. – 1. agg. a. Che è per necessità; raro con uso assol., di enti, cose o fatti che non possono essere altrimenti da come sono (in opposizione a possibile e contingente)

L'agettivo necessario rende, di fatto, possibile concepire il trattamento psicologico come trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), poichè appunto da tale trattamento psicologico sanitario, se giudicato necessario dal professionista psicologo, non c'e modo di ritirarsi.


A ben vedere, in Italia il T.S.O. è un trattamento di natura sanitaria in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà; esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio del 1978 (la cosiddetta Legge Basaglia).


È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie e risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici a tutela prioritariamente della incolumità del soggetto, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia).

Oltre che in psichiatria, il TSO può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.


Il TSO è per sua natura un trattamento le cui finalità sono contenitive, atto come ho detto a tutelare, attraverso il contenimento farmacologico, il soggetto, che soffrendo di sintomi psichiatrici acuti, in ragione del suo stato mentale alterato, può mettere se stesso o persone attorno a lui in pericolo di vita.

Ma possiamo dire altrettanto delle finalità di un trattamento psicologico? Il colloquio con lo psicologo ha finalità, lo dice la legge stessa Ossicini, diagstiche e riabilitative - abilitative, si fonda indispensabilmente sulla volontà del soggeto di cooperare, di mettere in gioco se stesso, di autoanalizzarsi in modo critico nel processo terapeutico. E un processo, inevitabilmente, completamente alieno a situazioni di coercizione. Non si puo dialogare con un paziente che non sia in grado o non voglia dialogare. Dunque ogni trattamento psicologico presuppone la cooperazione tra paziente e professionista.


Il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione Italiana prevede un importante principio da rispettare nella tutela della salute degli individui:


La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Ecco dunque che la nostra Costituzione stabilisce che soltanto una legge dello Stato possa predisporre un T.S.O., e dunque un Codice deontologico, che NON è fonte di diritto nel nostro ordinamento, in alcun modo può trasformare un percorso psicologico in trattamento sanitario necessario cioè obbligatorio.


Ritornando alla questione più strettamente referendaria, dopo una carrallata di telefonate e verifiche sui vari siti istituzionali scopro alcune anomalie sul Referendum che elenco qui:


  1. Come summenzionato, gli iscritti all'Ordine non sono stati avvisati via PEC o Raccomandata del voto per il Referendum;

  2. Il referendum non necessitava di quorum;

  3. Al voto hanno partecipato soltanto 16.000 psicologi su oltre 117.000 psicologi iscritti all'Ordine;

  4. Il voto riguardava vari articoli del codice deontologico che trattano argomenti molti diversi tra loro ma era possibile votare esclusivamente in blocco. Dunque uno psicologo o una psicologa che desiderasse esprimere parere favorevole su alcuni articoli riguardanti alcune questioni deontologiche e parere negativo su altri era costretto/a a sacrificarsi per un SI complessivo o un NO complessivo;

  5. Al voto si accedeva online tramite SPID che non tutti gli psicologi possiedono non essendo previsto alcun obbligo di possesso di SPID nel nostro paese;

  6. Il referendum è preceduto da una cosiddetta premessa etica, che parrebbe essere parte integrande e di indirizzo del Codice ma il tui testo non è stato inserito nel Referendum.


Tanti sono i colleghi sgomenti per tutte queste summenzionate anomalie rispetto al Referendum, anomalie che ledono principi democratici costituzionali, a partire dall'articolo 48 della Costituzione che cosi statuisce:


Articolo 48, Costituzione italiana
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge

Sulla questione ultima sollevata tra le anomalie riscontrare ritengo che vada spesa qualche riflessione sulla premessa etica del Codice ed in particolare articolo 2 sulla Competenza, che cito:


La competenza delle psicologhe e degli psicologi è data sia da conoscenze teoriche acquisite all’Università e attivamente integrate e aggiornate, sia da una pratica sottoposta al confronto tra pari e alla supervisione di colleghe o colleghi esperti e altamente qualificati. Le psicologhe e gli psicologi assicurano e mantengono alti standard di formazione e competenza nell’ambito professionale in cui operano; riconoscono i limiti delle loro specifiche competenze e i confini dei loro ambiti di intervento; utilizzano solo metodi, strumenti e tecniche per i quali si sono preparati attraverso una specifica e adeguata formazione scientifica, un costante training, un’attiva esperienza professionale. La loro formazione è sottoposta ad un continuo aggiornamento scientifico e metodologico.

La Treccani definisce in tal modo il termine Sottoposto


sottopósto s. m. (f. -a) [part. pass. di sottoporre]. – Chi è subordinato ad altri, spec. in rapporti di lavoro; dipendente: farsi rispettare dai s.; io sono soltanto un s., e non ho l’autorità di prendere decisioni.

In buona sostanza, si sta dicendo che un Professionista che ha superato una laurea universitaria ed un esame di stato, non e' mai davvero autonomo essendo, secondo questa premessa etica NON votata, per sempre sottoposto alla supervisione di colleghi esperti e qualificati.


In conclusione, ritengo sia mio dovere dare massimo risalto alla notizia della raccolta fondi per sostenere un ricorso al TAR contro il referendum ordinistico, ricorso già presentato e sottoscritto da un gruppi di colleghi, e che la udienza al TAR Lazio è stata fissata il 10 ottobre 2023.


LINK RACCOLTA FONDI PER IL RICORSO AL TAR CONTRO IL REFERENDUM


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