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Capo I – Principi generali

Articolo 1  IL CODICE NON AMMETTE IGNORANZA DELLO STESSO

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 2 - Sulla inosservanza del codice

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Art. 26 Legge 56/89 (Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Articolo 3 Accrescere le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 - non discriminazione

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5 - obbligo di formazione continua, usare solo strumenti sui quali ha competenza

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6 - autonomia professionale 

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 Conoscenza diretta dei casi o documentazione adeguata

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8 Contrasto esercizio abusivo

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9 Consenso informato per attivita’ di ricerca

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10 Evitare le sofferenze agli animali

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11 Segreto professionale

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12 - Astenersi dal rendere testimonianza

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Art. 622 Codice penale – Rivelazione di segreto professionale: punisce chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa.

Articolo 200 Codice di procedura penale, così statuisce: Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione (...) i medici e i chirurghi (...) e ogni altro esercente una professione sanitaria. Il Giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi (sottrarsi) dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Spiegazione - Se il Giudice ordina al professionista di testimoniare, non e’ consentito ne rifiutarsi ne limitare la testimonianza a quanto si considera compatibile con la preminente tutela psicologica della persona assistita, si verrebbe accusati di intralcio al corso della Giustizia. 

Articolo 13 Obbligo referto e denuncia per reati perseguibili di ufficio e per grave pericolo vita paziente o altri soggetti

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

 

Articolo 365 Codice penale - Omissione di referto

Testo:
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che omette o ritarda di riferire all’Autorità giudiziaria, nei casi in cui è obbligato per legge a farlo, un referto che abbia redatto nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro.
Se il colpevole è un medico, il reato è punibile solo su querela della persona offesa, salvo che si tratti di delitto perseguibile d’ufficio.

Sintesi:
Questo articolo punisce il medico o altro pubblico ufficiale che, pur essendone obbligato, non trasmette un referto all’autorità giudiziaria. È un reato contro la pubblica amministrazione e tutela l’efficienza dell’attività giudiziaria.

 

Articolo 361 c.p. – Omissione di atti d’ufficio

Testo:
Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta o omette un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Sintesi:
Questo articolo sanziona il pubblico ufficiale che, senza giustificazione, non compie un atto obbligatorio del suo ufficio. L’aggravante si applica se l’omissione è fatta per danneggiare o favorire qualcuno.

 

Articolo 362 c.p. – Omissione di atti d’ufficio da parte di persona incaricata di pubblico servizio

Testo:
L'incaricato di un pubblico servizio che, nei casi indicati nell'articolo precedente (Art. 361), indebitamente omette di compiere un atto del suo servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

Sintesi:
Simile all’articolo 361, ma si applica agli incaricati di pubblico servizio (non pubblici ufficiali), cioè a chi svolge un servizio di interesse pubblico senza i poteri tipici del pubblico ufficiale.

Articolo 14 - Informare delle regole che governano lavoro gruppale comunicate nella fase iniziale

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15 Segreto professionale nella collaborazione con altri soggetti (es. medici)

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16 Anonimato prestazione nelle comunicazioni scientifiche

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17 Custodia appunti, registrazioni, ecc…. 

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18 Libertà di scelta del cliente

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19 - contesti di selezione e valutazione

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20 - Attività di docenza deve ispirare interesse per la deontologia 

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21 - Insegnamento uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Articolo 33 della Costituzione: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22 - Condotte non lesive e no ad indebito vantaggio

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23 - Pattuizione del compenso professionale

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24 - Consenso informato nella fase iniziale del rapporto professionale

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

 

 

Articolo 25 - No ad uso improprio degli strumenti di diagnosi e di valutazione

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26 - Astenersi da attivita’ professionale per problemi o conflitti personali che interferiscono su efficacia

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27 - Interruzione del rapporto se non vi sono benefici della cura

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28 - Evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata, grave violazione se intervento e’ risolvo a persone significative

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29 - Subordinare intervento psicologico alla condizione che il paziente segua determinati presidi, istituti o luoghi di cura

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30 - Vietati corrispettivi diversi dall’onorario

Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31 - Prestazioni a minorenni o interdette subordinate al consenso di chi esercita potesta’ o tutela.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32 - Committente diverso dal destinatario, chiarire natura e finalita’ intervento

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33 - rispetto, lealtà, colleganza tra colleghi

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34 - Contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e comunicare i progressi alla comunita’ professionale

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35 - Indicare le fonti nelle ricerche

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36 - Si astiene dal dare pubblicamente sui colleghi giudizi negativi

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37 - Accettare mandato professionale nei limiti delle proprie competenze, invio ad altro collega/professionista

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38 - Ispirarsi ai principi del decoro e della dignitita’ professionale

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

 

 

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39 - presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40 - pubblicità trasparente, veritiera e rispetto del decoro professionale

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41 - Istituzione Commissione deontologica

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42 - codice in vigore al 30esimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Argomenti del Codice deontologico degli Psicologi italiani

 

Capo I – Principi generali

Articolo 1  Il codice non ammette ignoranza

Articolo 2 - Sanzioni per inosservanza del codice. Ex Art. 26 Legge 56/89 (Sanzioni disciplinari - a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione.)

Articolo 3 Accrescere le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere

Articolo 4 - Non discriminazione

Articolo 5 - Obbligo di formazione continua, usare solo strumenti sui quali ha competenza

Articolo 6 - Autonomia professionale 

Articolo 7 Conoscenza diretta dei casi o documentazione adeguata

Articolo 8 Contrasto esercizio abusivo

Articolo 9 Consenso informato per attivita’ di ricerca

Articolo 10 Evitare le sofferenze agli animali

Articolo 11 Segreto professionale

Articolo 12 - Astenersi dal rendere testimonianza 

Articolo 13 Obbligo referto e denuncia per reati perseguibili di ufficio e per grave pericolo vita paziente o altri soggetti —--collegato a Articolo 365 Codice penale - Omissione di referto

Articolo 14 - Informare delle regole che governano lavoro gruppale comunicate nella fase iniziale

Articolo 15 Segreto professionale nella collaborazione con altri soggetti (es. medici)

Articolo 16 Anonimato prestazione nelle comunicazioni scientifiche

Articolo 17 Custodia appunti, registrazioni, ecc…. 

Articolo 18 Libertà di scelta del cliente

Articolo 19 Contesti di selezione e valutazione

Articolo 20 - Attività di docenza deve ispirare interesse per la deontologia 

Articolo 21 - Insegnamento uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo —- collegamento a Articolo 33 della Costituzione: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22 - Condotte non lesive e no ad indebito vantaggio

Articolo 23 - Pattuizione del compenso professionale

Articolo 24 - Consenso informato nella fase iniziale del rapporto professionale

Articolo 25 - No ad uso improprio degli strumenti di diagnosi e di valutazione

Articolo 26 - Astenersi da attivita’ professionale per problemi o conflitti personali che interferiscono su efficacia

Articolo 27 - Interruzione del rapporto se non vi sono benefici della cura

Articolo 28 - Evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata, grave violazione se intervento e’ risolvo a persone significative

Articolo 29 - Subordinare intervento psicologico alla condizione che il paziente segua determinati presidi, istituti o luoghi di cura

Articolo 30 - Vietati corrispettivi diversi dall’onorario

Articolo 31 - Prestazioni a minorenni o interdette subordinate al consenso di chi esercita potesta’ o tutela.

Articolo 32 - Committente diverso dal destinatario, chiarire natura e finalità intervento

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33 - Rispetto, lealtà, colleganza tra colleghi

Articolo 34 - Contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e comunicare i progressi alla comunità professionale

Articolo 35 - Indicare le fonti nelle ricerche

Articolo 36 - Si astiene dal dare pubblicamente sui colleghi giudizi negativi

Articolo 37 - Accettare mandato professionale nei limiti delle proprie competenze, invio ad altro collega/professionista

Articolo 38 - Ispirarsi ai principi del decoro e della dignità professionale

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39 - presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza

Articolo 40 - pubblicità trasparente, veritiera e rispetto del decoro professionale

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41 - Istituzione Commissione deontologica

Articolo 42 - codice in vigore al 30esimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum

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